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Normativa antipedofilia
06/04/2014 Proposta di modulo per il conferimento della delega al ritiro dell'atto casellario giudiziale del neo assunto anche se risulta positivo. Da utilizzare quando il ritro è effettuato da persona diversa dell'intestatario (ad esempio, il personale di segreteria della realtà scolastica in cui l''interessato opera).
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03/04/2014 Circolare 3 aprile 2014 del Ministero della Giustizia – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro Con quest circolare il Ministero della Giustizia ha, tra le altre cose, reso noto che l’ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informatico gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato con solo le iscrizioni dei reati indicati nell’art. 25 bis. Nelle more di questo adattamento, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica rilasceranno il certificato con l’indicazione di tutti i provvedimenti.
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04/03/2014 Decreto legislativo 4 marzo 2014 n.39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI Il decreto introduce l'art. 25 bis del dpr 313/2002, che prevede l'obbligo del datore di lavoro che intende impiegare impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori di richiedere, prima di stipulare il contratto e prima quindi dell’assunzione al lavoro, il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanna ai sensi degli articoli 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinqiues (sfruttamento della prostituzione minorile) e 609 undecies (adescamento di minori) del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari coi minori. Chi non adempie all’obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a 150.000.
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Il cinque per mille indica una quota dell'imposta IRPEF che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra gli enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricerca scientifica). Il versamento è a discrezione del cittadino-contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
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