Lo statuto
FEDERAZIONE DELLE SCUOLE STEINER-WALDORF IN ITALIA
APPROVATO NELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2019

 

Titolo I – Costituzione e scopi

 

Articolo 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta denominata “Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia” di seguito indicata anche come “Federazione”.

2. La Federazione ha sede a San Vendemiano (TV). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di San Vendemiano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. La Federazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

4. La Federazione ha durata illimitata.

5. La Federazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del terzo settore”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Federazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia Ente del Terzo Settore” oppure in sigla “Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia ETS”. Tale denominazione verrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Articolo 3 – Scopi e attività

1. La Federazione è un organismo sociale triarticolato che ha lo scopo di contribuire:

a) alla ricerca scientifica in ambito pedagogico;

b) alla tutela, sviluppo e diffusione del movimento pedagogico Steiner-Waldorf iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento della vita culturale e spirituale della società attraverso l’educazione e l'istruzione scolastica;

c) alla promozione della libertà di insegnamento, di educazione e di scelta educativa.

2. La Federazione non persegue scopi di carattere partitico, sindacale o confessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

3. La Federazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e specificatamente indicate dalle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. La Federazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

a) tutelare l’identità della pedagogia Steiner-Waldorf fondata sull’impulso dell’antroposofia adoperandosi affinché nelle realtà che ad essa si riferiscono espressamente, la vita dell'organismo scolastico si mantenga conforme ai suoi principi;

b) tutelare e concedere in uso i marchi individuali e collettivi di proprietà della Federazione delle scuole Steiner-Waldorf. Si rinvia l’individuazione della procedura di concessione in uso dei marchi ad apposito regolamento da approvare dall’Assemblea dei Soci.

c) promuovere i rapporti con le diverse realtà che costituiscono il movimento antroposofico in Italia e all'estero;

d) favorire la conoscenza della pedagogia Steiner-Waldorf presso il mondo accademico, le istituzioni scolastiche, i genitori e tutti coloro che si occupano attivamente di infanzia e di adolescenza;

e) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni, eventi;

f) promuovere la cultura dell’inclusione;

g) promuovere, coordinare, approvare e riconoscere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento, percorsi formativi per il personale della scuola ed in particolare per i futuri insegnanti Steiner-Waldorf, sostenendoli anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione di allievi ritenuti meritevoli;

h) contribuire al processo di certificazione della presenza dei requisiti che l’insegnante deve possedere per operare in una scuola Steiner-Waldorf;

i) favorire l'aggiornamento degli insegnanti in servizio anche attraverso un sostegno economico;

j) seguire le nuove iniziative e le nuove associazioni che intendono attuare i principi della pedagogia Steiner-Waldorf per consigliarle e aiutarle nello sviluppo;

k) fornire ogni forma di assistenza e servizi agli associati e a terzi interessati ad attuare i principi della pedagogia Steiner-Waldorf, al fine di promuovere la realizzazione e la diffusione delle finalità istituzionali;

l) favorire lo scambio di esperienze, il confronto e la collaborazione tra gli Enti soci, tra i Collegi degli Insegnanti, tra i Consigli Direttivi, tra i genitori delle scuole per favorire un processo di sviluppo comune;

m) favorire l’aggregazione dei soci a livello regionale e la costituzione di coordinamenti regionali;

n) rappresentare le istanze della pedagogia Steiner-Waldorf presso i Ministeri competenti ed altre autorità ed istituzioni a livello internazionale, nazionale e locale;

o) rappresentare la realtà italiana presso gli organi del movimento Steiner-Waldorf internazionale;

p) rappresentare la realtà Steiner-Waldorf presso organizzazioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza a livello nazionale ed internazionale;

q) sensibilizzare il mondo economico affinché riconosca il valore sociale di una educazione libera e la sostenga attraverso un concreto e continuativo supporto finanziario;

r) promuovere, attuare, curare direttamente o indirettamente la redazione, l’edizione e la cessione al dettaglio, all’ingrosso e online di pubblicazioni, libri, testi, dispense, notiziari, indagini, supporti informatici e lo svolgimento di ogni attività editoriale utile al raggiungimento delle finalità statutarie;

s) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. La Federazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Federazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

 

Titolo II - Norme sul patrimonio della Federazione e sul bilancio di esercizio

 

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e al fine dell’esclusivo perseguimento della stessa. È costituito:

a) dal Fondo di dotazione;

b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 5;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da contributi dei soci e di terzi, nonché donazioni, eredità e legati, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Articolo 5 – Risorse economiche

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Federazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

a) quote e contributi degli associati non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati, degli associati e di terzi, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

c) contributi di enti pubblici o privati nazionali e internazionali;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi e manifestazioni, iniziative promozionali;

f) rendite patrimoniali;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) qualsiasi altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

 

Articolo 6 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio annuale della Federazione comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre per la definitiva approvazione all'Assemblea dei soci. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Federazione nei 7 (sette) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

 

Titolo III - Norme sul rapporto associativo

 

Articolo 7 – Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutte le persone individuate secondo quanto stabilito dall’articolo 18, possono esservi nominate.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Federazione.

 

Articolo 8 – Associati

1. Possono associarsi alla Federazione Enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Tali enti devono essere:

a) enti gestori di attività pedagogico-didattiche Steiner-Waldorf che in base al regolamento della Federazione siano qualificati come “Enti Aggregati”

oppure

b) istituzioni formative, educative e di ricerca nel campo dell’educazione Waldorf.

2. Gli enti soci sono rappresentati dal rispettivo Legale rappresentante o da suo delegato.

3. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Articolo 9 - Procedura di ammissione

1. La domanda di Socio deve essere rivolta al Consiglio Direttivo che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. Tale domanda deve essere inoltrata alla Federazione tramite PEC o lettera raccomandata.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’Ente interessato. Questi può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

 

Articolo 10 - Diritti e doveri degli associati

1. Ogni Ente associato ha diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;

b) indicare all’Assemblea i membri del Consiglio Direttivo da eleggere individuati nel proprio ambito, preferibilmente fra i componenti degli organi di amministrazione e dei Collegi insegnanti o comunque fra le persone attivamente impegnate presso gli enti soci;

c) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione, e di parteciparvi;

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede della Federazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 15 punto 7 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio può comunque liberamente impegnarsi a corrispondere quote maggiori.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Articolo 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

a) recesso volontario. Il diritto di recesso può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato;

b) mancato versamento entro i termini stabiliti delle quote associative e ogni altro versamento deliberato dall’Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dalla Federazione per:

a) comportamenti incompatibili con gli scopi della Federazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato alla Federazione danni materiali o morali;

d) non adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni anche economici assunti verso la Federazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all’associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L’associato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente della Federazione. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni Assembleari ma non ha diritto di voto.

4. I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere alla Federazione (receduti o esclusi) non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

 

TITOLO IV - Norme sul volontariato

 

Articolo 12 - Dei volontari e dell’attività di volontariato.

1. La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Articolo 13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

 

Titolo V - Organi sociali

 

Articolo 14 - Organi della Federazione

1. Gli organi della Federazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni della normativa tempo per tempo vigente;

d) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni della normativa tempo per tempo vigente;

e) il Collegio dei Probiviri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’elezione degli organi della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Articolo 15 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio o quando gli interessi della Federazione la rendono necessaria.

L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno tre su sette o quattro su nove membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto a tutti i soci a mezzo di posta elettronica o cartacea almeno 30 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l’Ordine del Giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Copia del suddetto avviso di convocazione verrà inviata ai membri dell’Organo di controllo e di revisione (se nominati) e al Collegio dei Probiviri.

4. L’Assemblea può riunirsi anche mediante video/audio conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. Possono intervenire alle assemblee gli enti soci nella persona del rispettivo Legale rappresentante o persona a ciò appositamente delegata.

6. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo la delega per iscritto; ciascun socio può ricevere al massimo una delega.

7. I membri del Consiglio Direttivo della Federazione non possono ricevere deleghe da altri soci mentre hanno la facoltà di rappresentare l’ente, del quale essi stessi siano rappresentanti.

8. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Oltre alle persone nominate, all’Assemblea dei Soci possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell’organo di controllo e di revisione (se nominati) e i membri del Collegio dei Probiviri. Possono altresì essere invitati, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, i componenti del Gruppo di Coordinamento Pedagogico, i componenti del Comitato dei Collegi degli Insegnanti, i componenti del Consiglio Operativo della Rete dei Genitori, i rappresentanti degli Enti Aggregati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Di ogni riunione verrà redatto verbale dal segretario designato dall’Assemblea stessa.

11. Come uditori senza diritto di intervento e di voto possono essere ammessi a partecipare rappresentanti di altre organizzazioni o gruppi di iniziativa interessati alla pedagogia Steiner-Waldorf.

 

Articolo 16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

a) discutere e approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

d) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni della normativa tempo per tempo vigente;

e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni della normativa tempo per tempo vigente;

f) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Federazione;

h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Federazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

j) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;

k) deliberare in merito ad ogni altro argomento di carattere ordinario che il Consiglio Direttivo o altro organo intendesse sottoporre al suo esame;

2. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

 

Articolo 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione e sulla devoluzione del patrimonio;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

2. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

 

Articolo 18 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette o nove membri eletti dall'Assemblea indicati dai soci preferibilmente nell'ambito dei componenti degli organi di amministrazione e dei Collegi insegnanti degli enti soci o comunque fra le persone attivamente impegnate presso gli enti soci. Almeno tre membri su sette e quattro su nove devono essere insegnanti referenti per i tre settenni educativi su indicazione del Gruppo di Coordinamento Pedagogico.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. I Consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo resta in carica in ogni caso fino alla formazione di un nuovo Consiglio.

3. Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo nominando al suo posto la persona che nell'ultima elezione assembleare segue nella graduatoria della votazione. In mancanza di tale possibilità, il Consiglio Direttivo è integrato nella prima assemblea utile. Il mandato di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo. I membri cooptati non potranno costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea la revoca del mandato del consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

 

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito dalla maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

2. Ove le delibere del Consiglio Direttivo riguardino i seguenti argomenti:

a) tutela della applicazione della pedagogia Steiner–Waldorf in Italia;

b) questioni di carattere strettamente pedagogico,

il Consiglio stesso delibera a maggioranza ed in tale maggioranza deve essere compreso anche il voto favorevole della maggioranza degli insegnanti referenti per i tre settenni educativi.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (a mezzo di posta elettronica o cartacea), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video/audio conferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

6. Di ogni riunione verrà steso verbale.

 

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) nominare il Presidente e il Vicepresidente della Federazione; potrà affidare compiti specifici ai propri membri, ad Associati, ovvero ad altre persone nell'ambito del movimento pedagogico steineriano. Tale possibilità potrà essere utilizzata anche mediate l’istituzione di comitati, gruppi di studio e di lavoro per settori specifici.

d) deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Federazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Federazione;

h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali della Federazione;

l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Federazione;

o) nominare e revocare comitati, gruppi di coordinamento e/o di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione.

 

Articolo 21 - Il Presidente: poteri e durata

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e rappresenta legalmente la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

 

Articolo 22 - Cause di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Federazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Federazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, ecc.).

 

Articolo 23 - Organo di Controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4. Del proprio operato l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Federazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. Il membro dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno della Federazione.

7. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Federazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

9. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo 24 - L’organo di revisione

1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Articolo 25 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero variabile di componenti da 3 a 5 membri, la cui nomina compete all'Assemblea ordinaria. I membri devono essere nominati tra i componenti del Collegio di Presidenza della Società Antroposofica in Italia. Del collegio dei Probiviri non possono far parte i componenti del Consiglio Direttivo.

2. Il collegio dei Probiviri deciderà senza possibilità di appello, esonerato da formalità di giudizio e secondo equità, sulle eventuali controversie che sorgessero circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto ed in genere riferibili alla vita sociale.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, salvo eventuale maggiore o minore durata stabilita dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti.

4. I membri del collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dalla Federazione rispondono, oltre alla Federazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Federazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

Titolo VI - I libri sociali

 

Articolo 27 - Libri sociali e registri

1. La Federazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. La Federazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di revisione, qualora questi siano stati nominati.

3. La Federazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. La Federazione deve, infine, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

 

Titolo VII - Organizzazione sociale triarticolata: la collaborazione di insegnanti e genitori nel movimento Steiner-Waldorf

 

Articolo 28 – Gruppo di Coordinamento Pedagogico

1. Compiti

All’interno dell’organizzazione sociale triarticolata della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia, il Gruppo di Coordinamento Pedagogico si assume la responsabilità nei confronti del movimento pedagogico Steiner-Waldorf in Italia svolgendo i seguenti compiti:

a) identifica gli insegnanti referenti per i tre settenni educativi provenienti da enti soci della Federazione e li segnala all’Assemblea dei Soci ai fini della elezione nel Consiglio Direttivo;

b) contribuisce alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci della Federazione con particolare riferimento alla direzione culturale e spirituale del movimento pedagogico Steiner-Waldorf al fine di garantirne l’identità;

c) cura la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti attraverso la promozione di corsi, seminari, convegni e altre iniziative;

d) collabora e partecipa agli incontri del Gruppo dei Formatori nominando due rappresentanti nel gruppo stesso: uno per il primo settennio educativo e uno per il secondo e terzo settennio educativo;

e) armonizza e favorisce il confronto e la crescita della comunità degli insegnanti dei tre settenni e la loro cooperazione sul piano umano e didattico;

f) svolge attività di ricerca scientifica, studio, interiore elaborazione e applicazione della pedagogia Steiner-Waldorf;

g) contribuisce alla definizione della linea editoriale delle Edizioni Educazione Waldorf;

h) si incontra almeno due volte all’anno con il Consiglio Direttivo della Federazione all’interno del Gruppo di Coordinamento Nazionale.

2. Composizione

Il Gruppo di Coordinamento Pedagogico è costituito da un minimo di dieci insegnanti in rappresentanza dei tre settenni educativi facenti parte degli organi di amministrazione dell’Associazione Sole Luna Stelle e dell’Associazione Insegnanti delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e di lingua italiana all’estero, come più dettagliatamente disciplinato nell’apposito regolamento.

Qualora una o entrambe le associazioni sopracitate si sciolgano, il Gruppo di Coordinamento Pedagogico individua e designa i suoi nuovi membri per il settennio di riferimento all’interno del Forum degli Insegnanti.

Tali persone devono avere i seguenti requisiti:

- insegnano da almeno cinque anni o sono ex insegnanti con lunga esperienza nell’insegnamento;

- sono attivi nel movimento pedagogico Steiner-Waldorf;

- hanno specifiche competenze professionali e umane;

- sono iscritte alla Società Antroposofica Universale con sede a Dornach (CH).

È fatta salva la possibilità dell’eventuale associazione non sciolta di mantenere la propria modalità di rappresentanza.

La maggioranza dei componenti del Gruppo di Coordinamento Pedagogico dovrà provenire da enti soci della Federazione.

3. Si rinvia la definizione di specifiche procedure e modalità di funzionamento ad apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 29 – Forum degli Insegnanti

1. Qualora l’Associazione Sole Luna Stelle e/o l’Associazione Insegnanti delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e di lingua italiana all’estero cessino l’attività o il Gruppo di Coordinamento Pedagogico ne ravvisi la necessità, viene istituito il Forum degli Insegnanti che sarà composto dagli insegnanti che per scelta libera e individuale vogliono impegnarsi per il movimento pedagogico Steiner-Waldorf.

2. Compito del Forum degli Insegnanti è di contribuire e supportare l’attività del Gruppo di Coordinamento Pedagogico e allo scopo gli insegnanti potranno riunirsi anche in gruppi omogenei o di lavoro su specifiche tematiche.

3. Si rinvia la definizione di specifiche procedure e modalità di funzionamento ad apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 30 - Gruppo di Coordinamento Nazionale.

1. Il Gruppo di Coordinamento Nazionale è un organismo che ha il compito di percepire e orientare il movimento delle scuole Steiner-Waldorf in Italia.

2. È composto dal Consiglio Direttivo della Federazione e dal Gruppo di Coordinamento Pedagogico e si incontra almeno due volte all’anno. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere invitato il Consiglio Operativa della Rete dei Genitori.

 

Articolo 31 - Comitato dei Collegi degli Insegnanti

Il Comitato dei Collegi è un gruppo consultivo, di proposta, di confronto e studio su tematiche inerenti alla relazione tra la conduzione pedagogica – didattica delle scuole e la normativa scolastica.

È formato da insegnanti appartenenti ai Collegi delle scuole gestite dai Soci della Federazione. Ogni Collegio nomina almeno un rappresentante per ciascun settennio educativo presente nella scuola.

Si rinvia la definizione delle attività e delle modalità di funzionamento ad un apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 32 – Rete dei Genitori del movimento Steiner-Waldorf in Italia

All’interno dell’organizzazione sociale triarticolata della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia, la Rete dei Genitori del movimento Steiner-Waldorf in Italia è promossa e riconosciuta dalla Federazione stessa con la quale opera in sinergia, a fianco di amministratori e insegnanti.

La Rete dei Genitori è costituita da genitori di allievi e ex allievi di realtà educative Steiner-Waldorf le quali con manifesto senso di appartenenza, sostanziato dalla continuativa relazione con il Consiglio Direttivo della Federazione, partecipano alle attività da quest’ultimo proposte.

La Rete dei Genitori individua le azioni strategiche per il movimento Steiner-Waldorf in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo della Federazione e opera attraverso una organizzazione funzionale che prevede:

- il Comitato nazionale dei Referenti formato da genitori provenienti dalle realtà educative come sopra identificate e dalle stesse nominati;

- il Consiglio Operativo della Rete composto a maggioranza da genitori provenienti da realtà educative Steiner-Waldorf socie della Federazione oltre a due persone nominate dal Consiglio Direttivo della Federazione preferibilmente fra i propri consiglieri.

Modalità di nomina e revoca dei membri del Comitato Nazionale dei Referenti e del Consiglio Operativo della Rete, individuazione del numero dei componenti di quest’ultimo, modalità di funzionamento, compiti e quanto necessario per la piena operatività della Rete dei Genitori saranno inseriti in un Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci della Federazione.

 

Titolo VIII

 

Articolo 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alle iniziative pedagogiche steineriane o antroposofiche istituite nell'ambito del territorio nazionale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 34 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

 

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