Statuto


Denominazioni - sede - scopi

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi del libro I - titolo II del codice civile, una Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "Federazione delle Scuole Steiner - Waldorf in Italia " retta dal presente Statuto.

Articolo 2 - La Federazione ha sede in Roma, Via Aurelio Saliceti n. 7.

Articolo 3 La Federazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento della scuola.
La Federazione non persegue scopi di carattere politico, sindacale o confessionale.
La Federazione, in particolare, e senza che ciò possa costituire una elencazione esaustiva delle proprie attività, ha lo scopo di favorire, anche attraverso la partecipazione ad Associazioni od Istituzioni internazionali:
a) il rafforzamento dei rapporti fra le Associazioni e persone giuridiche socie al fine di attuare un indirizzo ed un processo di sviluppo comune;
b) il coordinamento generale, sotto il profilo funzionale, amministrativo e finanziario delle Associazioni e persone giuridiche socie, anche al fine dell'ottenimento di contributi e sovvenzioni;
c) i rapporti e le consultazioni con le autorità nazionali e internazionali preposte alla tutela dell'educazione dell'infanzia e della gioventù;
d) lo studio e l'introduzione di indirizzi ed orientamenti comuni da parte delle Associazioni, e persone giuridiche socie in campo amministrativo, tributario e legale;
e) la promozione, sotto il profilo organizzativo e funzionale, di convegni, di conferenze, seminari di formazione, pubblicazioni;
f) le relazioni con persone ed enti interessati alla pedagogia ed alla promozione di attività e di incontri, ai più diversi livelli, con esponenti della scuola pubblica e con altre Associazioni o Istituzioni pedagogiche o culturali;
g) la tutela dell'applicazione della pedagogia ispirata ai principi dati da Rudolf Steiner (di seguito denominata "pedagogia steineriana"), nelle realtà presenti e future sul territorio nazionale.
La Federazione perseguirà le sue finalità nel pieno rispetto dell'autonomia di cui godono le singole Associazioni ad essa aderenti.
La Federazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che si renderanno utili e/o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà contrarre mutui, anche ipotecari prestando le necessarie garanzie.

Patrimonio e risorse economiche

Articolo 4 -Il patrimonio della Federazione è costituito da quello risultante al momento del riconoscimento e dalle successive implementazioni per contributi dei soci e di terzi, nonchè donazioni, eredità e legati, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 5 - Per lo svolgimento delle proprie attività la Federazioni si avvale delle seguenti risorse economiche:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
c) contributi di enti pubblici locali, nazionali e internazionali;
d) entrate derivanti da convenzioni;
e) proventi derivanti da erogazioni di servizi agli associati ed a terzi;
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali;
h) qualsiasi altra entrata conseguita in conformità all'attività istituzionale.

Articolo 6 -Le risorse della Federazione devono venire utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dall'Articolo 3 del presente Statuto.
Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo nè altra utilità in natura neppure in ipotesi di liquidazione della Federazione.


Soci e contributi sociali

Articolo 7 - Sono soci ordinari le Associazioni, o le persone giuridiche, le quali abbiano per scopo lo sviluppo della pedagogia steineriana e, nel contempo, gestiscano una scuola steineriana, di ogni ordine e grado, da almeno tre anni.
La Federazione seguirà anche le nuove Associazioni e le nuove realtà scolastiche per consigliarle e aiutarle nello sviluppo, e inviterà ognuna di esse ad individuare un'Associazione o persona giuridica Socia madrina che possa seguirla per alcuni anni nel lavoro.
Sono soci di diritto:
1) l'Associazione Sole, Luna e Stelle con sede in Milano, alla Via Privata Vasto n.4;
2) l'Associazione degli Insegnanti delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e di lingua italiana all'Estero con sede in Roma, alla Via delle Benedettine n.10.
La domanda di iscrizione per i soci ordinari è rivolta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - La quota sociale minima per i soci ordinari è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può comunque liberamente impegnarsi a corrispondere quote maggiori.

Articolo 9 - La qualità di socio ordinario cessa:
a) per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
b) per esclusione deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata con la maggioranza prevista all'art. 12 punto F), nel caso in cui l'attività svolta dal socio ordinario non sia conforme all'applicazione della pedagogia steineriana, di cui all'Art. 3 punto g);
c) per scioglimento, estinzione o messa in liquidazione della Associazione o persona giuridica socia;
d) per mancato versamento del contributo sociale previsto all'Articolo 8 su delibera del Consiglio di Amministrazione.
I soci ordinari che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.


Organi della Federazione

Articolo 10 - Gli organi della Federazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori.


Assemblea dei Soci

Articolo 11 -
A) L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata quando gli interessi della Federazione la rendono necessaria o quando ne sia fatta formale richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ordinari o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di convocare l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.
L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Collegio dei Probiviri, sull'approvazione dei bilanci predisposti dal Consiglio su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione.
L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei soci ordinari e diritto presenti, in proprio e per delega.
B) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Federazione, sulla devoluzione dei beni della Federazione stessa e sulla esclusione dei soci ordinari, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci e quello favorevole dei due soci di diritto.
C) L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a tutti i soci ordinari e di diritto a mezzo di lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della riunione.
L'Avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè l'elenco delle materie da trattare.
Copia del suddetto avviso di convocazione verrà inviato ai membri del Collegio dei Probiviri.
D) Possono intervenire alle assemblee:
a) i soci ordinari, nella persona a ciò appositamente delegata dall'Associazione o persona giuridica socia;
b) i soci di diritto, nella persona a ciò appositamente delegata dalla rispettiva associazione.
Nelle assemblee straordinarie la persona delegata dal socio ordinario - associazione o persona giuridica - deve essere munita anche di apposita delega scritta conferita dalla maggioranza dei membri del Collegio degli Insegnanti istituito presso ogni scuola steineriana gestita dal socio ordinario, in mancanza di tale delega, la persona delegata dal socio ordinario non avrà diritto di voto.
E' ammesso farsi rappresentare da altro socio, della medesima categoria, conferendo la delega per iscritto; per ciascun socio è consentita una sola delega.
La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori e ai membri del Collegio dei Revisori della Federazione. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del collegio dei Probiviri.
E) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e designa un segretario in ogni riunione fra i soci intervenuti. Di ogni riunione verrà redatto verbale su apposito libro verbali assemblee.
F) Come uditori senza diritto di voto possono partecipare rappresentanti di associazioni pedagogiche steineriane non ancora Associate e gruppi di iniziativa per la pedagogia steineriana.

Consiglio di Amministrazione e Presidente

Articolo 12 -
A) Il consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. Un membro è designato dalla "Associazione Sole, Luna e Stelle" e due sono designati dalla "Associazione degli Insegnati delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e di lingua italiana all'Estero". I restanti quattro membri sono eletti dall'assemblea nell'ambito dei componenti gli organi direttivi e di Amministrazione delle Associazioni e persone giuridiche soci ordinari e nell'ambito di persone indicate dai detti organi.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti. Il Consiglio resta in carica in ogni caso fino alla formazione di un nuovo Consiglio.
B) Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione - non designato dai soci di diritto - si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, per il periodo di tempo intercorrente fino alla successiva Assemblea, di cooptare un nuovo componente con l'obbligo di chiedere all'Assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o decaduto. Il mandato di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione - designato da un socio di diritto - si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il medesimo socio di diritto designa il sostituto.
Il mandato di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Nella fattispecie prevista al precedente comma, ove il socio di diritto non provveda a designare entro trenta giorni il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri provvederà a tale sostituzione a suo insindacabile giudizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'assemblea la revoca del mandato del consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.
C) Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della gestione della Federazione nel quadro degli scopi statutari, il Consiglio sceglie fra i suoi componenti un segretario; il Consiglio potrà affidare compiti specifici ai propri membri, ad Associati, ovvero ad altre persone nell'ambito del movimento pedagogico steineriano.
D) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo i casi previsti al successivo punto F); la convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto, almeno 15 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere trasmesso, per informativa, ai membri del collegio dei Probiviri.
Di ogni riunione verrà steso verbale sull'apposito libro verbali del Consiglio.
E) Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni grado e tipo di giurisdizione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad alcuni componenti del consiglio stesso.
F) Ove le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardino i seguenti argomenti:
1) tutela della applicazione della pedagogia steineriana in Italia, di cui all'Articolo 3 punto g);
2) domanda di iscrizione di nuovo socio ordinario;
3) proposta di esclusione di soci ordinari di cui all'art. 9, lett. b);
4) questioni di carattere strettamente pedagogico;
il Consiglio stesso delibera a maggioranza dei suoi componenti ed in tale maggioranza deve essere compreso anche il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione designati dai soci di diritto.
G) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto i membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori.


Collegio dei Probiviri

Articolo 13 - Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero variabile di componenti da 3 a 5 membri, la cui nomina compete all'assemblea ordinaria. I membri devono essere nominati tra i componenti del Collegio di Presidenza della Società Antroposofica in Italia, con sede in Milano, alla Via Privata Vasto n.4.
Il collegio dei Probiviri deciderà senza possibilità di appello, esonerato da formalità di giudizio e secondo equità, sulle eventuali controversie che sorgessero circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto ed in genere riferibili alla vita sociale.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, salvo eventuale maggiore o minore durata stabilita dall'assemblea ordinaria al momento della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti.
Al Collegio dei Probiviri spetta la designazione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 12 lett. B), secondo comma, del presente Statuto, ove il socio di diritto non provveda entro trenta giorni.
I membri del collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Collegio dei Revisori

Articolo 14 -
A) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.
Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due revisori supplenti. Il Collegio dei Revisori nomina, fra i suoi membri, il Presidente.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo maggiore o minore durata stabilita dall'assemblea ordinaria al momento della nomina o dai soci all'atto della costituzione della Federazione;
B) il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.


Esercizio Sociale

Articolo 15 - L'esercizio annuale dell'associazione comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci.

Articolo 16 - In caso di scioglimento della Federazione i beni di proprietà della stessa saranno devoluti, dietro formale deliberazione da prendersi con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria, a fini di utilità sociale con particolare riferimento alle iniziative pedagogiche steineriane istituite nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 17 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice civile.
F.to: Roberto Maldone
Umberto Tosi Notaio