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16 Settembre 2009
Le convenzioni tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le scuole primarie paritarie
La materia è regolata dal decreto ministeriale n. 84 del 10 ottobre 2008 e la sua stipula concede il diritto a ricevere un contributo economico.
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18 Dicembre 2008
Contributi ministeriali alla scuola primaria non statale
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18 Dicembre 2008
Contributi ministeriali alla scuola secondaria non statale
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17 Dicembre 2008
Contributi ministeriali alla scuola dell'infanzia non statale
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02 Dicembre 2008
Iniziative Waldorf in Italia - versione 3
In questa versione il documento è stato aggiornato nella parte normativa, con l'indicazione della legge sulla privacy, della cd. legge Biagi per il mercato del lavoro, della riforma Moratti e delle norme che hanno ridefinito l'assetto normativo delle scuole private, ormai paritarie, non paritarie o gestite in base al diritto all'istruzione familiare.
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15 Settembre 2009
Quando è necessaria l'educazione paterna.
I casi presi in considerazione sono due: alunno che, pur avendo l'età prevista per legge, continua a frequentare un giardino d'infanzia Waldorf; alunno che frequenta una struttura scolastica nè paritaria nè non paritaria.
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15 Settembre 2009
Come e a chi fare la comunicazione.
Per completezza si consiglia, oltre che al Sindaco ed all' Ufficio Scolastico Regionale, di indirizzare la comunicazione anche alla Direzione Didattica competente.
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28 Gennaio 2002
Educazione paterna - le fonti giuridiche
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13 Aprile 2002
L'iter del progetto edilizio ed i suoi protagonisti.
Nel nostro Paese è la legge stessa che prevede l’intervento di professionisti: ad esempio, non è possibile presentare una pratica edilizia se non si è iscritti ad albi professionali.
Al momento quindi di progettare e costruire o ristrutturare un edifico occorrerà incaricare un professionista, che avrà il compito di individuare gli obiettivi della committenza, gli strumenti necessari per raggiungerli, il percorso necessario, i costi, le criticità, i rapporti “tecnici” indispensabili.
Per portare a termine un progetto di edificio scolastico saranno necessarie queste competenze:
- progettista architettonico
- progettista strutturale
- progettista degli impianti elettrici e speciali
- progettista degli impianti meccanici (termica, idraulica, condizionamento)
- tecnico della sicurezza antincendio
- tecnico della sicurezza del cantiere
- tecnico che sia in grado di produrre la documentazione catastale finale.
Un buono studio di progettazione professionale di solito somma in sé molte o tutte le competenze tecniche elencate.
E’ buona norma affidare ad un tecnico il coordinamento delle altre figure tecniche e normalmente questa funzione è svolta dal progettista architettonico.
Le parcelle professionali tecniche in Italia sono normate per legge. Il professionista può prestare la sua consulenza anche gratuitamente, ma ne deve informare l’ordine professionale di appartenenza (a volte deve da questo essere autorizzato).
Il processo che porta alla redazione del progetto può risultare lungo e complicato, però è salutare impiegare tutto il tempo necessario in questa fase per evitare possibili future sgradevoli sorprese. In particolare, durante la fase di sviluppo del progetto, occorre verificare che questo presenti tutti gli elementi necessari per un edificio scolastico, tenendo conto anche dei consigli dei futuri maestri che vi andranno ad operare e che i costi preventivati siano quelli che poi si potranno effettivamente sostenere in fase di realizzazione.
Innanzitutto il professionista incaricato dovrà relazionarsi con l’ufficio tecnico comunale, che avrà il compito di esaminare il progetto e verificarne la conformità alla luce delle leggi statali e dei regolamenti comunali e operare, più in generale, la normale vigilanza sull’attività edilizia .
Assieme alla presentazione del progetto occorre quindi produrre la documentazione tecnica necessaria, che attesti che il progetto risponde a tutte le leggi che riguardano gli aspetti urbanistici, edilizi e legati al futuro esercizio dell’attività scolastica.
Per dare inizio a qualsiasi attività edilizia (ad eccezione delle manutenzioni ordinarie), è necessario essere titolari di un' autorizzazione, che può avere una duplice forma:
a) la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) quando l’intervento è su opere esistenti e non ne modifica i parametri urbanistici, come nel caso delle opere interne; il tecnico “assevera” l’opera e pertanto è possibile intervenire trenta giorni dopo la formale comunicazione di inizio attività;
b) il Permesso di Costruire, che occorre quando si realizza un nuovo edificio o se ne ristruttura uno vecchio cambiandone destinazione e/o modificandone i parametri edilizi. In tal caso occorre la formale approvazione del progetto da parte dell’amministrazione.
Qualora si decida anche di operare modifiche e varianti al progetto approvato, il direttore dei lavori dovrà valutare l’entità della variante per farne richiesta all’amministrazione comunale.
Per ottenere invece la dichiarazione e/o certificato di agibilità (dopo l’ultimazione dei lavori) occorre produrre la documentazione e le certificazioni tecniche che documentano che l’edificio è stato realizzato in maniera conforme a tutte le leggi e regolamenti pertinenti. Senza dichiarazione e/o certificato di agibilità non si può aprire la scuola. L’agibilità dell’edificio attesta la conformità dell’immobile a tutta la normativa tecnica, urbanistica, sanitaria, di sicurezza legata alla realizzazione dell’edificio. Si ottiene a seguito della presentazione di tutta la documentazione attestante la regolare esecuzione di tutti i processi realizzativi.
E’ necessario inoltre produrre un Parere dell’autorità sanitaria (Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente) sul progetto prima della sua presentazione all’autorità comunale per la sua approvazione ed è
indispensabile l’ottenimento del Nulla Osta sanitario per conseguire la dichiarazione e/o certificato di agibilità.
L’autorità sanitaria esamina il progetto secondo i locali regolamenti sanitari e secondo le leggi statali e regionali, con una particolare attenzione rivolta alla verifica dei requisiti igienico-edilizi, di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza per gli utenti della struttura.
L’attività scolastica è attività soggetta al rispetto delle norme di prevenzione incendi. E’ però necessario distinguere le scuole che devono solamente rispettare le norme (sostanzialmente il D.M. 26.8.1992) dalle scuole che invece, superando le 100 persone presenti al proprio interno, in base al D.M. 16.2.1982 punto 85 devono anche essere autorizzate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nell’ ultimo casa il progetto, prima di essere presentato all’ufficio tecnico del comune, deve ottenere un parere preventivo (Esame Progetto) da parte dei Vigili del Fuoco.
Alla fine dei lavori e per l’ottenimento della dichiarazione e/o certificato di agibilità sarà necessario ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. In via provvisoria ed in attesa del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, sarà sufficiente produrre la dichiarazione di Denuncia di Inizio Attività.
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09 Aprile 2002
Cosa serve per costruire un edificio scolastico
Innanzitutto occorre definire quale scuola si vuole avviare (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado…), in quanto non tutte le scuole si possono inserire nel medesimo luogo ed a differenti livelli di scuola corrispondono diverse quantità di superficie necessaria.
Per fare una scuola ci vuole un edificio scolastico e per avere un edificio scolastico ci vuole un’area su cui farlo sorgere.
Se l’edificio che si vuole utilizzare è già destinato ad edificio scolastico, normalmente possiede già alcune caratteristiche che facilitano l’avviamento di una scuola, in termini di sicurezza ed idoneità per operare.
Anche in casi come questi bisogna però sempre controllare:
- la congruità della destinazioni d’uso previste
- le dimensioni degli spazi in funzione del livello scolastico e delle dimensioni della scuola che si intende insediare
- la possibilità di operare le trasformazioni eventualmente necessarie per insediare l’attività scolastica
- la congruità della struttura portante
- la possibilità di inserimento degli impianti necessari
Se invece è disponibile un’area edificabile o un’area su cui è già costruito un edificio che si intende comunque demolire per procedere poi alla successiva riedificazione, occorre verificare:
- la congruità delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici
- le dimensioni dell’area in relazione alla scuola che si vuole realizzare e la possibilità dell’area di “ospitare” la quantità necessaria di superficie.
Il titolare delle richieste di edificazione (Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività) è sempre il proprietario dell’area, mentre non è indispensabile che il gestore della scuola sia proprietario anche dell’immobile scolastico.
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18 Settembre 2009
Cosa s'intende per scuola non paritaria
Occorre che l'ente svolga un'attività continua di insegnamento e possegga i requisiti elencati nell'art. 1 – bis della legge 27/2006.
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18 Settembre 2009
Procedura per l'iscrizione negli elenchi regionali della scuole non paritarie.
La materia è regolata dal decreto n. 263 del 29 novembre 2007 e dal decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008.
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18 Settembre 2009
Mantenimento dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie.
La dichiarazione va presentata ogni anno dal gestore o dal legale rappresentante all'Ufficio scolastico regionale competente.
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16 Settembre 2009
Criteri generali
Base della fattispecie, oltre all'art. 33 della Costituzione, è la legge 62/2000, che sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito, oltre che dalle scuole statali, da quelle private paritarie e degli enti locali.
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16 Settembre 2009
Una scuola non statale può essere riconosciuta paritaria fin dal primo giorno di apertura.
E' quanto previsto nella CM 31/2003.
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16 Settembre 2009
Procedura per il riconoscimento della parità
La materia è regolata dal combinato disposto del decreto n. 267 del 29 novembre 2007 e del decreto n. 83 del 10 ottobre 2008, che si occupano anche del relativo mantenimento e dell’eventuale revoca.
La parità è riconosciuta alla scuola previa istanza presentata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
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16 Settembre 2009
Personale docente e coordinamento didattico in una scuola paritaria.
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4- bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.
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28 Agosto 2009
Come si diventa insegnanti - le nuove regole presentate dal ministro Gelmini
In allegato il comunicato stampa del MIUR che contiene, in sintesi, le nuove regole per poter accedere all'insegnamento.
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05 Febbraio 2009
Scuola primaria non statale, paritaria e non paritaria.
Anche in questo caso, per chi non ha conseguito la maturità magistrale primna del 2002, è necessaria la laurea in Scienza della Formazione primaria, indirizzo scuola primaria.
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05 Febbraio 2009
Scuola dell'infanzia non statale, paritaria e non paritaria.
Il titolo di studio è differente, a seconda del periodo in cui è stato conseguito: dal 2002 è necessario, per chi non ha la maturità magistrale, la laurea in Scineza della Formazione primaria, indirizzo scuola d'infanzia.
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30 Settembre 2001
Scuole Secondarie
Per il riconoscimento legale è richiesta l'abilitazione conseguita superando un apposito concorso statale. Vi sono eccezioni.
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